1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 265 milioni di euro per l’anno 2022, di 530 milioni di euro per l’anno 2023 e di 780 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 di cui:

a) 75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 655 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, letterab),dellalegge30dicembre2010,n.240epersonaletecnicoamministrativodelleuniversità, inderoga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui al presente comma sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo,di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte avalutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

b) 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, daparte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singoleistituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse alpersonale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personalein ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevatiobiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo,

d) 15 milioni di euro nell’anno 2022, 20 milioni di euro nell’anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorreredall’anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento dispostoai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cuiall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all’adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca edestinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

3. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All’articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributoannuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,8 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della TecnologiaLeonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell’università e dellaricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraversol’approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l’approvazione dei Piani Triennali di Attività, anche coordinati tra loro. A decorrere dall’anno2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.”;

b) All’articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:”Della somma di cui all’articolo 2, euro 5.400.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cuiall’articolo 1, commi 3 e 4.”