Non rientrano nella copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione i danni riportati da un allievo di un istituto scolastico in occasione di una "calata passiva" lungo una parete rocciosa svolta in occasione di una gita scolastica, non potendo tale attività "outdoor" includersi tra le "esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche" cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, n. 5) del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che la copertura assicurativa prevista da tale disposizione per gli studenti ha carattere eccezionale e postula un nesso di derivazione eziologica tra le suddette esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni pratiche e le attività didattiche.
Tale attività "outdoor" non può farsi rientrare tra le "esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche", alle quali fa riferimento il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, comma 1, n. 5), nel prevedere la copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.
Infatti, sebbene giurisprudenza consolidata della Cassazione abbia fatto propria, con riferimento alla posizione dei docenti, "una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.", che ha esteso la portata della norma (includendo, in particolare, tra i soggetti assicurati anche gli insegnanti delle scuole materne; cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., n. 7277 del 2015), presupposto per l'operatività della copertura assicurativa resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette "esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche" e le attività didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l'altra ricorra un "nesso di derivazione eziologica, non bastando, cioè, "che l'infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro", ma occorrendo, piuttosto, "che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l'infortunio è conseguenza" (Cassazione civile, sez. lav., n. 17334 del 2005).
Peraltro, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi "sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico" (circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 38).
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8449










