Con riguardo ad una gara informale senza bando ex art. 57, d.lg. n. 163 del2006 « Codice Appalti », è illegittima la disposizione contenuta nella lex specialis in base alla quale l'apertura delle buste deve avvenire in seduta riservata: anche laddove si accolga la tesi per cui l'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche, va tuttavia osservato che almeno l’apertura del plico contenente le buste — documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica — deve avvenire in seduta pubblica, e ciò a prescindere dall'espressa previsione contraria contenuta nella lex specialis.
In motivazione il Collegio ha osservato che, a conforto della tesi sopra ricordata, può oggi portarsi il disposto degli articoli 119 e 120 DPR n.207/2010 del regolamento di esecuzione del d.lg. n. 163 del 2006, ove la seduta riservata pare limitata alla sola verifica dell'offerta tecnica, richiedendosi per l'offerta economica e per la verifica della sussistenza nel plico delle tre buste — amministrativa, tecnica economica — la seduta pubblica.
Tar Veneto, sez. I, 20 ottobre 2010, n.5525










