La Corte dei Conti dell’Umbra con la sentenza n. 14 del 04/04/2024 ha stabilito che in caso di false attestazioni del Dirigente scolastico che comportino maggiori spese pubbliche ingiustificate via sia la responsabilità per dolo del Dirigente scolastico stesso e per colpa grave del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

I fatti

Un Dirigente scolastico di un istituto tecnico con Convitto per diversi anni ha comunicato al Ministero un considerevole aumento di iscrizioni di alunni convittori rispetto al numero effettivo.

Il Ministero sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico ha disposto l’assunzione di un numero maggiore di educatori rispetto alle esigenze effettive dell’Istituto.

La maggiore spesa è stata quantificata dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in euro 1.167.408,22 pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione per gli educatori assegnati in eccesso rispetto ai reali bisogni della scuola per diversi anni scolastici.

Chi è stato chiamato a risarcire il danno erariale?

In primis è stato chiamato a risarcire il danno il Dirigente scolastico, responsabile a titolo di dolo, e, quindi, anche il Direttore dei servizi generali ed amministrativi per colpa grave.

Il Dirigente scolastico ha chiesto di dichiarare:

  • Il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;
  • L’intervenuta prescrizione della pretesa erariale.

Il Diritto

Secondo la Corte dei Conti va respinta la richiesta di difetto di giurisdizione sollevata dal Dirigente scolastico in quanto l’insindacabilità prevista dall’art. 1 primo comma della legge14/01/1994 n. 20, non priva il Giudice contabile di sindacare se le scelte poste in essere siano improntate a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici che ne derivano.

E’ stata, altresì, respinta l’eccezione della prescrizione perché nel caso di occultamento doloso del danno i cinque anni decorrono dalla data in cui il danno è stato scoperto e non dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

La regola che individua il giorno da cui decorre la prescrizione nel momento in cui il fatto dannoso si è verificato è derogata nel caso di occultamento doloso.

Secondo la giurisprudenza l’occultamento doloso presuppone l’attività consapevole del titolare del rapporto di lavoro diretto a nascondere il fatto che genera danno erariale.

Nel caso in esame la gestione accentratrice del Dirigente scolastico emerge chiaramente dalle dichiarazioni alla Guardia di Finanza che ha reso non conoscibile il fatto che venivano nominati educatori in eccesso perché è stato determinato dalle false dichiarazioni del Dirigente scolastico medesimo.

Il personale sentito dalla Guardia di Finanza ha confermato la gestione della scuola in modo accentrato da parte del Dirigente scolastico che di per sé rappresenta un elemento a sostegno del dolo.

Tra i presenti convittori vi erano numerosi nominativi di extracomunitari residenti presso la Caritas e nessuno di questi si presentavano per firmare la domanda di iscrizione confermando l’attestazione di numeri in eccesso rispetto ai numeri reali.

Per quanto riguarda il Direttore dei servizi generali ed amministrativi risulta essere estraneo al disegno del Dirigente scolastico, ma viene evidenziata la grave negligenza che ha favorito il concretizzarsi del danno procurato dal Dirigente scolastico.

Il CCNL del triennio 2006/2009 prevede testualmente che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi: “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti...Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario di beni mobili...Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”

Alla luce di quanto previsto dal CCNL il Direttore dei servizi generali ed amministrativi non è un mero esecutore del Dirigente scolastico ma è responsabile in via esclusiva del regolare funzionamento della scuola e per il suo ruolo non poteva non avere una chiara visione del numero degli iscritti al convitto.

L’aver omesso ogni verifica, segnalazione e controllo del fatto che si stava concretizzando un grave danno erariale rappresenta una grave negligenza in relazione alla responsabilità del ruolo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Decisione della Corte dei Conti

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Corte dei Conti condanna

  • in via principale il Dirigente scolastico a titolo di dolo ed al risarcimento di 1.167.408,72 a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
  • in via sussidiaria il Direttore dei servizi generali ed amministrativi a titolo di colpa grave fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 58.370,41 a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sulle somme sopra determinate sono riconosciuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo del debito, oltre le spese legali da ripartire in parti uguali tra il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Legge 4/01/1994 n. 20 Art. 1- comma 1 Azione di responsabilità
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

Commento a sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria n. 14 del 04/04/2024

di Luciana Petrucci Ciaschini su Amministrare la scuola n. 7