La stessa decisione n. 2413/14 ha trattato anche la questione ulteriore della tipologia di danno liquidabile.

Secondo l’Amministrazione scolastica ricorrente, la sentenza d’appello impugnata aveva erroneamente proceduto a liquidare in favore del danneggiato sia il danno biologico che il danno morale. Ciò contrariamente ai principi a suo tempo formulati dalla stessa Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, in cui si afferma che il danno è da considerare in modo unitario, evitando indebite duplicazioni: quindi, nel caso di specie doveva essere liquidata un'unica somma a titolo di danno non patrimoniale.

Tale assunto tuttavia non è stato condiviso. La Cassazione ripercorrendo l’iter processuale ha osservato come la Corte d'appello avesse liquidato, in favore del C., due diverse voci di danno, quello biologico (in base all'invalidità permanente ed a quella temporanea) e quello morale. In effetti – hanno osservato i Giudici - secondo un più recente orientamento il danno biologico inteso quale lesione del diritto alla salute ed il danno morale inteso quale sofferenza conseguente all'illecito non costituiscono, di per sé, voci automaticamente sovrapponibili, sicché la separata liquidazione delle stesse non determina, di per sé, alcuna indebita duplicazione (sentenze 12 settembre 2011, n. 18641, 16 febbraio 2012, n. 2228, e 3 ottobre 2013, n. 22585). Come questa Corte ha precisato, infatti, "sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto" (così la sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043).

Al riguardo, secondo i Giudici della Suprema Corte, è mancata nel caso di cui trattasi una indicazione puntuale da parte dell’Amministrazione ricorrente del perché ci sarebbe stata una duplicazione, limitandosi a contestare, in astratto, la possibilità di liquidare il danno morale separatamente da quello biologico. A causa di tale carenza dunque i rilievi mossi dall’Amministrazione non sono stati accolti e il ricorso è stato rigettato anche sotto questo profilo.