Secondo il giudice contabile della Regione siciliana deve essere ritenuta illecita la condotta dell'aspirante docente che falsifichi il titolo di specializzazione necessario per l'assunzione a tempo indeterminato come insegnante di sostegno.
In questo caso, pertanto, il docente non solo decade dal posto di lavoro illecitamente acquisito ma deve anche restituire lo stipendio ricevuto.
Secondo il collegio contabile, la restituzione deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali, posto che queste ultime non si risolvono in un vantaggio per l'erario, ma vengono introitate nell'esclusivo interesse del dipendente, ossia a copertura dei costi del suo futuro trattamento pensionistico.
Riguardo l'ammontare degli stipendi da restituire, è stato quantificato il danno pari a tutte le retribuzioni percepite, e quindi cinque anni di insegnamento.
Corte dei conti della Regione siciliana, 25 febbraio 2011, n. 211