L'art. 39 septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito in I. 51/06), da leggersi in combinato disposto con l'art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 27 ottobre 2007 ha esteso l'obbligo del DURC a carico dei datori di lavoro e lavoratori autonomi « nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia ». Il successivo art. 7 del medesimo decreto specifica, altresì, con riguardo al solo settore degli appalti privati, che il DURC ha validità trimestrale. La norma deve essere letta, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel senso di ritenere estensibile a tutti gli appalti pubblici quella validità trimestrale che è stata espressamente prevista dal d.l. 273/05 con limitato riferimento ai cantieri edili, come stabilito anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (decisione n. 1 del 2010) e fatta propria dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella recente circolare interpretativa n. 35 del 2010 recante data dell'8 ottobre 2010.
Sussistono i presupposti per dichiarare, annullata l'aggiudicazione, la sopravvenuta inefficacia del contratto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 122 del nuovo c.p.a. (d.lg. 104/10), nel caso in cui sia trascorso un brevissimo lasso di tempo dalla stipulazione del contratto e sia stata accertata l'effettiva possibilità per la ricorrente, nella sua qualità di seconda graduata, di conseguire l'aggiudicazione e subentrare nel contratto, stante la notevole durata del servizio oggetto del medesimo. Il contratto perde quindi la propria efficacia decorsi trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza (nel caso in esame, nelle more del giudizio, decorso il termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 11 del d.lg. 163 del 2006, così come modificato dall'ari 1 del d.lg. 20 marzo 2010, n. 53 senza che pervenisse alcun avviso circa l'intenzione di presentare ricorso giurisdizionale, era stato stipulato il contratto per la fornitura del servizio, destinato ad avere una durata di dodici anni.
Tale soluzione appare pienamente satisfattiva delle pretese di parte ricorrente, conducendo alla reintegrazione in forma specifica mediante declaratoria di inefficacia del contratto, con la conseguenza che appare possibile escludere ogni diritto della ricorrente ad un risarcimento del danno per equivalente.
Tar Milano, sez. II, 15 ottobre 2010, n. 4058