Non tutte le circostanze “solite del caso” paiono indizi idonei a configurare lo sviamento di potere. Ad esempio, non può a priori ritenersi fondata la “deviazione della finalità” dalla divergenza di vedute tra dirigente scolastico e consiglio d'istituto, soprattutto se riguardante la validità del rapporto contrattuale in essere, quanto non è un elemento di prova l’indizione della gara in prossimità del collocamento in quiescenza del dirigente scolastico (di per sé costituente un dato assolutamente neutro), quanto ancora l'aver consentito la messa in esercizio di macchine automatiche erogatrici di bevande e prodotti alimentari nelle more del rapporto contrattuale o le questioni in ordine alla validità di quest'ultimo fatti del tutto ultronei rispetto alla controversa gara.

Tar Calabria, sez. I, Catanzaro, 12/09/2020, n. 1447