Deve essere dichiarata la tardività della domanda di inserimento nelle GAE, dovendosi ritenere che in virtù dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2001/2002, sarebbe stato onere della lavoratrice presentare, già in epoca anteriore alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, le proprie domande di inserimento nelle stesse e, in caso di rigetto per ritenuto difetto del titolo abilitante, richiedere giudizialmente la disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo.

Corte appello sez. lav. - Milano, 02/03/2018, n. 259