Tribunale Rieti sez. lav., 30/01/2020, n.21
In tale decisione si è ricordato che la disciplina del reclutamento nel settore scuola prevale, per la sua specialità, sulla disciplina del d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione alla Direttiva 1999/70/CE e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 5 comma 4-bis che dispone successivamente all’abusiva reiterazione dei contratti a termine con la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato (così come previsto dall’art. 9 del d.l. n. 70 del 2011). La tipizzazione legislativa prevista dalle norme di cui all’art. 4 della Legge n. 124 del 1999 assolve <<l’esigenza di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto, essendo poi accompagnata per ciascun contratto dalle ulteriori indicazioni dell’ambito territoriale di riferimento, della durata e del periodo di sostituzione e talvolta anche dal nome del sostituito. In tale sistema, è consentito l’instaurazione di rapporti a termine non solo a fronte di esigenze precise e concrete, tipizzate legislativamente, bensì anche attraverso procedure rigide e prive di spazi di discrezionalità per l’amministrazione nella scelta del destinatario dell’assunzione a termine>>.
Il giudice in tale occasione ha riportato che le ragioni previste dall’art. 4 della Legge n. 124 del 1999 per il ricorso alla stipulazione di contratti a tempo determinato del personale docente escludono la configurabilità di abusi nella reiterazione di incarichi temporanei per le supplenze annuali su vacanze di fatto (3 comma) e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (2 comma), i primi perché sorretti da ragioni oggettive di carattere temporaneo e contingente (esigenza di garantire la continuità didattica in caso di assenze del personale dovute a ragioni non prevedibili nel corso dell'anno scolastico), i secondi, con durata sino al termine delle attività didattiche, perché anch'essi connotati da temporaneità (copertura di cattedre e posti non vacanti e che non presuppongono scopertura della pianta organica del singolo istituto scolastico, ossia su organico di fatto e non di diritto, in connessione con una pluralità di variabili).
Non configura un illecito risarcibile l’ipotesi della reiterazione dei contratti di supplenza temporanea su posto vacante, senza che il ricorrente precisi se il posto vacante, disponibile di fatto, fosse stato previsto dalla pianta organica formata dal Ministero. Perché si configuri una pretesa risarcitoria occorre allegare (da parte ricorrente) che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto <<del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio>> e nemmeno che abbia provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea.
Tuttavia, in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine per i posti non previsti in pianta organica, il docente supplente ha diritto ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo (o i periodi) di supplenza, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto come in materia di personale della scuola, l'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea per il personale docente si riferisce ai soli posti, vacanti o non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero, mentre per i posti non previsti in pianta organica in quanto individuati dagli organi dell'istituto all'inizio di ciascun anno scolastico in considerazione della popolazione scolastica iscritta trova applicazione l'istituto della supplenza temporanea, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge citata. In merito alle pretese della ricorrente il tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento di spettanze economiche (ossia del riconoscimento dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati) ma ha respinto la domanda di conversione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato (e pertanto non accogliendo la domanda di impugnazione di licenziamento, di riammissione in servizio, di pagamento del risarcimento del danno derivante dal licenziamento, nonché di pagamento delle differenze retributive per i mesi estivi di ciascun anno).