Cassazione civile, sez. lav., ordinanza n. 5679 del 2 febbraio 2020

Il MIUR ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 459 del 2014 della Corte d’Appello di Firenze, dove veniva affermato (implicitamente confermando la decisione in primo grado) che nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento non dovesse operare la limitazione di cui all’art. 2050 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2010 Codice dell’Ordinamento Militare per cui il servizio di leva è valutabile per il “punteggio sostitutivo” soltanto se prestato in pendenza del rapporto di lavoro, in quanto suddetta norma si riferisce soltanto all’ambito delle procedure concorsuali, e pertanto ne è esclusa l’applicazione nei punteggi delle GAE. In altre parole, la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il diritto dell’insegnante a vedere incrementato il proprio punteggio nella GAE per la voce “servizio sostitutivo”.

Da un punto di vista strettamente processuale inoltre la sentenza d’Appello aveva statuito che trattandosi di inserimento in graduatorie e non di procedura concorsuale, non vi fosse necessità di integrazione del contraddittorio.

Su questo punto la Cassazione ha affermato che anche nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso (ossia escluso dal contraddittorio) chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (che sia la promozione, il livello retributivo, il trasferimento o le assegnazioni di sede) così rendendo necessario il confronto con gli altri candidati. (Cassazione n. 28766 del 2018).

Tuttavia in questo caso il Ministero ha omesso di indicare specificamente nel ricorso gli altri interessati (ossia i controinteressati) esclusi dal contraddittorio, ma si è riferito soltanto ad un arrecato pregiudizio <<per altri candidati>> senza indicare neppure gli effetti che il riconoscimento del punteggio avrebbe determinato nella graduatoria.

Per quanto riguarda l’accordo tra la norma sul punteggio nelle GAE (art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994) e la norma di limitazione del Codice dell’Ordinamento Militare (art. 2050 comma 2) il giudice di Cassazione ha confermato quanto riconosciuto in sede d’Appello. Preliminarmente la Cassazione ricorda come è lo stesso Codice dell’ordinamento militare all’art. 2103 a riconoscere l’equipollenza, quanto a diritti, del servizio civile rispetto al servizio di leva. Medesima equiparazione è prevista nelle norme in materia di obiezione di coscienza (art. 6 Legge n. 230 del 1998).

In secondo luogo il giudice prende posizione sul ragionamento operato in Corte d’Appello e seppur raggiungendo le medesime conclusioni opera per un’interpretazione differente delle norme di riferimento.

Sostiene la Cassazione che l’affermazione per cui l’art. 2050 del Codice militare riguarda soltanto i concorsi e non le GAE non è corretta. Infatti le GAE sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto: aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque le GAE non si devono considerare sottratte all’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 2050 comma 2 soltanto perché la lettera della disposizione riporta “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato ”. Deve ritenersi in tal senso preferibile un’interpretazione che non limiti la portata del comma 1 ma ne costituisca specificazione, dal momento che anche l’art. 52 co. 2 della Costituzione sancisce il principio per cui l’adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

In conclusione, è’ dunque per tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, c. 7, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili: ai fini della carriera (art. 485), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1).