Nella vicenda in questione viene avversato un giudizio di non ammissione alla classe successiva da parte della famiglia dell’alunno. Tale esito veniva giustificato dal Consiglio di classe con riferimento alla “gravità delle carenze, tali da non essere superabili con interventi di recupero e tali da non consentire la frequenza con profitto della classe successiva”.

I genitori dell’alunna chiedono la declaratoria del diritto dell'alunna ad essere ammessa alla classe successiva, anche previa verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina relativa al rinvio del giudizio finale all'esito dell'attività di recupero personale. Evidenziano in primis che nella fase intermedia del II quadrimestre, la scheda valutativa evidenziava la presenza di una grave insufficienza in uno solo degli insegnamenti curriculari (matematica).

La famiglia decide di avvalersi di una consulenza tecnica a carattere grafologico riguardo la veridicità dell’attestazione nel registro personale dei docenti. Emerge in particolare dal registro del docente di scienze nella sezione “classificazioni orali II quadrimestre” la sovrascrittura del voto “4- “rispetto ad un apposto “7 e mezzo”.

Secondo l’amministrazione scolastica, l'interesse in capo alla famiglia verrebbe meno avendo l'alunna, nell'anno successivo conseguito l'ammissione alla classe successiva.

Tuttavia, secondo il T.A.R. non può essere accolta la sopravvenuta carenza di interesse a fronte dell'ammissione, intervenuta l'anno successivo a quello al quale si riferisce il giudizio in questione. In primo luogo, secondo l’organo giudicante, la presentazione da parte dei ricorrenti della domanda risarcitoria radica in capo ai medesimi un persistente interesse alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, il pregiudizio risentito da parte ricorrente (i genitori dell’alunna) non viene ad essere assorbito per effetto della conseguita promozione all'esito del successivo anno scolastico: il conseguimento della chance, ossia la promozione alla classe successiva, così temporalmente differita, integra con ogni evidenza - e con riserva, ovviamente, di valutare la fondatezza della pretesa - una voce di danno attualmente suscettibile di ristoro, ma anche l’attualità della pretesa circa l'accertamento dell’illegittimità degli atti avversati.

Per quanto riguarda la contestazione della “sovrascrittura” di un voto in seguito alla perizia grafologica, la docente di scienze avrebbe "sovrapposto" il voto "4-" al voto "7 e 1/2", con riveniente alterazione - secondo la prospettazione di parte ricorrente - del conclusivo giudizio nella materia di che trattasi. Ad ogni modo, nella relazione del Dirigente scolastico (quindi l’amministrazione resistente) viene spiegato che si sarebbe trattato di mera correzione di errore materiale, atteso che il voto "7 e 1/2", in luogo che all'alunna, sarebbe stato riferibile all'alunna immediatamente successiva nel registro di classe.

In ogni caso, l’organo giudicante evidenzia che i registri dei docenti della scuola sono atti pubblici e pertanto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso di quanto in essi contenuto. Nella fattispecie in esame, nessuna querela di falso risulta essere stata proposta in sede civile dagli odierni ricorrenti. Pertanto, va esclusa la concludenza del rilievo sulla discontinuità della valutazione, atteso che non ne viene dimostrata l'attitudine concretamente incisiva sull'apprendimento e sullo studio delle materie curriculari; né, altrimenti, né può essere dimostrata la "selettiva" idoneità, in senso peggiorativo, quanto al rendimento in talune, piuttosto che in altre materie.

Viene quindi osservato che il complessivo rendimento dell’alunna non si è contraddistinto, nel corso dell'intero anno scolastico, con carattere di positività. Rendimento confermato dalla scheda di valutazione intermedia che segnala la partecipazione non interessata e attiva.

Viene disattesa l'argomentazione con la quale i ricorrenti hanno allegato un deficit informativo da parte dell'Istituto scolastico. Secondo quanto evidenziato nella relazione dell'Istituto scolastico e non contestato dalla parte ricorrente i genitori della studentessa hanno usufruito, al mattino, dei colloqui settimanali individuali con i professori e, al pomeriggio, di due incontri con tutti i professori, uno nel primo quadrimestre e l'altro nel secondo quadrimestre. Pertanto i genitori dell’alunna sono stati resi edotti della problematicità della situazione della propria figlia.

In conclusione, le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno ed il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno stesso alla classe superiore che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (Consiglio di Stato, sez. I, 12/04/2019, n. 1115). Pertanto, la pretesa risarcitoria è insuscettibile di accoglimento in ragione della esclusa connotazione, in termini di antigiuridicità, della condotta nella fattispecie osservata dall'Amministrazione scolastica.

T.A.R. Bari, sez. Ii, 10/01/2020, n.22