La sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale: ma va rimessa al prudente apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti. Di conseguenza, la tassativa e rigorosa prescrizione regolamentare che introduce il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che intendono consumare cibi portati da casa (o acquistati autonomamente) è affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito.

Consiglio di Stato sez. V - 03/09/2018, n. 5156