A fronte dell’esito negativo dello scrutinio appena pubblicato, i genitori fanno reclamo adducendo irregolarità materiali. Quale valutazione sull’ammissibilità del reclamo deve fare il dirigente scolastico?

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame, relativi alle valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni. Non è esperibile il ricorso gerarchico, seppure previsto, in via generale, dalla legge, per tutti gli atti amministrativi definitivi, poiché l’USR non è superiore gerarchico né delle Istituzioni scolastiche autonome, né delle commissioni di esame.

Il reclamo è uno strumento di tutela amministrativa, applicabile agli atti non definitivi per i quali è possibile la rivisitazione da parte dell’autorità che ha emanato l’atto.Esso può dare il via al procedimento di autotutela che si fonda sulla comparazione di entrambi gli interessi, quello dell’amministrazione e quella del soggetto che fa reclamo. Nel caso del procedimento valutativo l’interesse pubblico persegue gli obiettivi della trasparenza, dell’equità e del buon andamento.

Il reclamo, come abbiamo detto, in via generale è ammesso avverso gli atti non definitivi. Infatti, l’art. 14 del d.p.r. n. 275/1999 prevede proprio il procedimento di reclamo avverso i provvedimenti dell’istituzione scolastica. Nel caso dello scrutinio, atto definitivo, non sarebbe, pertanto applicabile. Di fatto però accade che l’inoltro di “reclami” avverso il provvedimento valutativo riguardi solo vizi materiali degli atti. In questo caso si ritiene ammissibile e va proposto alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. Il dirigente scolastico, ricevuto il reclamo avverso la procedura di scrutinio, valuta preliminarmente i motivi dello stesso. In base alla fondatezza del reclamo il dirigente lo accoglie o lo rigetta nel caso le questioni proposte eccedano i limiti dell’errore materiale e riguardino questioni di legittimità. Infatti, spetta alla discrezionalità dell’Amministrazione se e come intervenire. Non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni reclamo ricevuto. Soltanto nel caso in cui il dirigente ritenga fondato il reclamo, potrà avviare il procedimento di autotutela.In tale ultimo caso procede alla verifica degli atti oggetto di censura, procedendo all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni. A conclusione dell’istruttoria, dopo aver riconvocato l’organo collegiale per rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate o dell’archiviazione dell’atto in caso di mancanza di riscontri ne dà comunicazione formale.La conclusione del procedimento di reclamo va comunque definita con atto espresso e motivato.

Qualora si riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori.