Grazie. Una precisazione: l'archiviazione su Drive è finalizzata alla condivisione delle immagini tra i docenti, non avrebbero accesso alla cartella condivise altri soggetti, nemmeno gli alunni e le loro famiglie. Non capisco perché il consenso prestato non sia rilevante. Le cito un estratto del consenso richiesto: "Il nome, cognome, la foto, la registrazione audio e/o video dell’allievo che lo ritrae nei “momenti positivi” in occasione di attività didattiche della scuola (foto di classe, manifestazioni teatrali, feste, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, attività sportive, ludiche e laboratoriali, progetti etc.), potrà essere diffusa mediante pubblicazione sul sito internet e/o sui social network ufficiali della scuola nonché consegnata, sia in formato cartaceo che elettronico, agli altri allievi frequentanti o loro famiglie."
Inoltre, al momento dell'iscrizione, è richiesta agli alunni anche una liberatoria per l'utilizzo delle immagini che recita: "Atteso che l’informativa sopra esposta attiene esclusivamente alla tutela dei dati personali, con la presente liberatoria si concede all’Istituto di Istruzione scrivente, nei limiti del consenso prestato mediante la predetta informativa, il diritto di pubblicare con ogni mezzo, materiale audio, video o fotografico in cui l’allievo iscritto appaia rappresentato o comunque riconoscibile e di divulgare prodotti del suo ingegno, quali testi, disegni, lavori artistici o tecnici, senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro ".
Infine, Google fornisce un servizio di app didattiche (Google for education) sulla base di un contratto che riporta clausole standard in materia di privacy.
Risposta
Google, come qualunque piattaforma informatica, è libero di chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (immagini, audio, video e registrazioni) ma questo trattamento dati fuori esce dall’ambito del trattamento dati gestito dalla scuola, quindi effettuato in ambito pubblicistico. In questo senso i docenti se decidono di avvalersene lo fanno nella loro iniziativa come privati che utilizzano Google. La scuola in tutto ciò non c’entra nulla.
Non si capisce la parte sul “consenso richiesto” da dove sia stata estratta: da una liberatoria di Google ?
La liberatoria indicata al momento dell’iscrizione è nulla. La scuola non può utilizzare il consenso come base giuridica per il trattamento dati. Qualunque violazione per il trattamento dati non conforme a finalità pubblicistiche non è giustificabile per il fatto che vi sia “il consenso” prestato al momento dell’iscrizione. Non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che preveda il consenso prestato dal soggetto interessato quale base giuridica legittimante un trattamento dati da parte di una pubblica amministrazione, benché meno da una scuola per il trattamento dati di minori.
Nel caso delle app didattiche si tratta di un contratto in cui Google funge da responsabile esterno per il trattamento dati. In tal senso, non il consenso, bensì la sottoscrizione del contratto è la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali.