Nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (previgente d.lgs. 50/2016), che prevede l’esclusione dell’operatore economico se ha commesso viola­zioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, è applicabile anche nel caso di contratti da cui l’Amministrazione consegue un’entrata, perché costituisce la declinazione di un fondamentale principio di ordine pubblico economico, diretto a soddisfare l’esigenza di disporre di un soggetto, contraente con l'Am­ministrazione, affidabile sotto il profilo morale e degli altri requisiti richiesti e perché è volto, nel contempo, a prevenire la distorsione delle dinamiche del mercato e della concorrenza.

TAR Veneto n. 195 - Sez. I, 1° febbraio 2022