Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 ottobre 2024 ha approvato, in esame preliminare, il correttivo del Codice Appalti (un dlgs contenente disposizioni integrative e correttive al D.LGS 36/2023), che introduce importanti modifiche e aggiornamenti per semplificare e migliorare il sistema degli appalti pubblici in Italia.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM, composto da 89 articoli e un rilevante intervento sugli allegati, dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari, e sarà verosimilmente pubblicato in Gazzetta verso fine anno.
Le novità principali riguardano in particolare:
- la revisione dei prezzi;
- l'equo compenso;
- la digitalizzazione dei contratti pubblici;
- le tutele lavoristiche;
- misure per le piccole e medie imprese;
- qualificazione delle stazioni appaltanti;
- deroga principio della rotazione;
- apertura agli enti del terzo settore.
Tutele lavoristiche
Il decreto correttivo, al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti, introduce un nuovo allegato che stabilisce i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti.
misure per le piccole e medie imprese
In tema di micro, piccole e medie imprese si introducono misure volte a favorire la loro partecipazione agli appalti pubblici. Ecco i principali interventi:
- Riserva di partecipazione per le PMI - Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto o di concessione alle PMI. Questo permette alle piccole e medie imprese di accedere a contratti pubblici senza dover competere con imprese di dimensioni maggiori.
- Suddivisione in lotti - Gli appalti devono essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi per garantire la partecipazione effettiva delle micro, piccole e medie imprese. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, la stazione appaltante deve motivare questa decisione, con l’obiettivo di promuovere una **concorrenza equa** tra le imprese di diverse dimensioni.
- Soglia di subappalto riservata alle PMI - È previsto che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili debba essere affidato a PMI, salvo diversa indicazione giustificata dall’oggetto del contratto. Questo consente di creare una quota dedicata alle piccole e medie imprese nei contratti di subappalto, aumentando la loro possibilità di partecipare all’esecuzione di grandi opere. Deve essere infine richiamato anche l’art. 19 dello schema di correttivo che introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 61 del Codice in tema di appalti riservati, con la facoltà, per gli appalti sotto soglia privi di interesse transfrontaliero certo, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese: “2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese”.
- Riduzione delle garanzie - Le PMI possono beneficiare di una riduzione del 50% delle garanzie richieste per la partecipazione alle gare. Inoltre, se presentano fideiussioni digitali, possono ottenere ulteriori riduzioni. Questo intervento ha lo scopo di ridurre gli oneri finanziari per le imprese di dimensioni più piccole, favorendo la loro partecipazione alle gare pubbliche. L’art. 14 dello schema prevede, infatti, in caso di (motivata) mancata richiesta della garanzia definitiva ai sensi del comma 4 dell’art. 53, l’ulteriore facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo. Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 4-bis all’art. 53 a tenore del quale: “4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.”.
La disposizione recepisce gli orientamenti interpretativi già espressi dal MIT (pareri 13/07/2023, n. 2129 e 21/06/2024, n. 2470) sulla natura fissa e invariabile dell’entità delle garanzie per gli appalti sotto-soglia, non suscettibili di rimodulazione (in aumento o diminuzione) per le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8 (possesso di certificazioni di qualità) e dall’art. 117, comma 2 (ribassi superiori del 10% e 20%).
qualificazione delle stazioni appaltanti
Con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, il correttivo introduce molteplici modifiche, volte fra l’altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra le quali. Il Decreto correttivo prevede, infatti:
- l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto
- incentivi per le stazioni appaltanti non qualificaterequisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione
- l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.
DEROGA PRINCIPIO ROTAZIONE
Viene invece modificata, dall’art. 13 dello schema di correttivo, la disciplina della deroga al principio di rotazione con la riformulazione del comma 4 dell’art. 49 e l’introduzione della valutazione della “qualità della prestazione resa” dal contraente uscente: “4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”.
La novella pare peraltro doppiare il requisito “dell’accurata esecuzione del contratto”, che dovrebbe presupporre, di regola, anche la qualità della prestazione resa.
APERTURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l’apertura delle gare pubbliche anche ai privati non lucrativi. Come previsto dall’art. 63, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, enti del terzo settore come associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative potranno partecipare agli appalti pubblici. La norma incentiva a valorizzare il contributo di questi soggetti, tradizionalmente attivi in ambiti come i servizi sociali, culturali e ambientali, settori di grande rilevanza per il benessere collettivo.
Con questa misura, si amplia il bacino dei partecipanti alle gare pubbliche, introducendo una prospettiva di collaborazione tra settore pubblico e privati non lucrativi. Pur non perseguendo il profitto, tali soggetti possiedono una grande esperienza nel perseguimento di finalità sociali, con un impatto rilevante soprattutto a livello locale. In questo modo, le amministrazioni pubbliche potranno beneficiare di un approccio orientato al lungo termine e alla sostenibilità sociale, coinvolgendo partner strategici per la gestione di servizi pubblici essenziali.
Decreto Correttivo al Codice Appalti: tutte le novità per il mondo dei contratti pubblici
Maria Rosaria Tosiani