La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionaiità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restritti­vamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza; in particolare, nel caso in cui la scelta della procedura negoziata sia effettuata per "ragioni di natura tecnica", le quali presuppongono l'esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto, è necessario accertare in via preventiva tale condizione attraverso una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo.

Consiglio di Stato  Sez. III, n.26 del 8 gennaio  2013