La disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia è da rinvenirsi, oltre che nell'ari 125, d.lg. n. 163 del 2006, unicamente nella lex specialis di gara, con il solo limite del rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal regolamento (art. 125 comma 11, decreto citato) (nella fattispecie, i criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione nel Capitolato Tecnico Amministrativo e le diffuse motivazioni riportate dalla Commissione di gara a sostegno dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle società offerenti per ogni fattore ponderale previsto appaiono rispettosi dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e, in ogni caso, congrui avuto riguardo allo specifico metodo di scelta del contraente osservato e al valore dell'appalto).

Tar Friuli Venezia Giulia n. 334 - Sez. I — 11 giugno 2013