L'inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva. L'accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla mancata o insufficiente predisposizione, da parte della scuola, di misure di sostegno o compensative non può avere quale conseguenza l'ammissione alla classe superiore, qualora l'interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato "in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base") non abbia le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per "colpa" dell'istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata.

T.A.R. sez. I - Firenze, 17/10/2017, n. 1246