Vorrei sapere se è autorizzabile un contratto part time su supplenza breve e saltuaria ( 30 giorni ) di un docente curriculare e quali sono i riferimenti normativi per il dirigente scolastico nel caso dell'autorizzazione o della mancata autorizzazione di part time su supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Grazie
Risposta
- Autorizzazione del part-time: Per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, il docente può richiedere il part-time, ma è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico. In questi casi, il regime orario deve essere compatibile con l’organizzazione dell’orario scolastico.
- Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo n. 297/1994, articolo 25, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità dell'organizzazione del servizio scolastico.
- CCNL Scuola 2016-2018, articolo 39, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore scolastico.
- Legge n. 183/2010 (collegato lavoro), che regola il rapporto di lavoro flessibile nel pubblico impiego.
- Decreto Legislativo n. 61/2000, per quanto riguarda il part-time in generale.
- Ruolo del dirigente scolastico: Il dirigente deve valutare:
- Le esigenze didattiche e organizzative della scuola.
- La possibilità di assicurare la continuità didattica agli studenti.
- L'impatto del part-time sull'orario complessivo della cattedra.
Criteri per la decisione del dirigente scolastico
- L'autorizzazione è legata alla valutazione della fattibilità in base all’orario delle lezioni, alla distribuzione delle ore e alle esigenze didattiche della classe.
- Se il dirigente nega l’autorizzazione, deve motivare chiaramente la decisione con un provvedimento scritto, richiamando i criteri di incompatibilità o di pregiudizio alle attività scolastiche.
Conclusioni
- Per supplenze brevi e saltuarie: Il contratto part-time è ammissibile, ma dipende dalla compatibilità con l’orario scolastico.
- Per supplenze annuali: L’autorizzazione al part-time richiede una valutazione più articolata delle esigenze della scuola, sempre nel rispetto della normativa vigente.