Fino a quanto la commissione di gara può operare?

RISPOSTA

La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo per svolgere compiti di natura essenzialmente tecnica. Essa ha, quindi, la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, per l'individuazione del miglior contraente possibile. La sua attività si concreta nella cosiddetta aggiudicazione provvisoria che acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata con l'aggiudicazione definitiva dall’amministrazione appaltante, ossia dall’istituzione scolastica. Ciò comporta che, fino a quando tale approvazione non è intervenuta, la commissione può riesaminare, in autotutela, il procedimento di gara già espletato.