Tra le fonti di obbligazione, il contratto occupa una posizione di importanza primaria, sia per la frequenza con la quale esso ricorre nella vita sociale, sia per la ricchezza della sua disciplina legislativa.
Secondo la definizione dell’art. 1321 del codice civile, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Nella maggior parte dei casi i contratti sono rivolti a costituire (cioè a far sorgere) un rapporto che prima non esisteva, come la vendita, la locazione, la donazione, il mutuo, il mandato, ecc.: questi contratti si dicono costitutivi.
Altre volte i contratti sono rivolti a modificare un rapporto giuridico già esistente (ad es., la cessione di credito) ed altre volte ancora ad estinguere un rapporto (ad es., la compensazione volontaria): si hanno, così, contratti modificativi e contratti estintivi.
Il Codice civile detta norme particolari sui cosiddetti contratti per adesione. Si tratta di contratti predisposti da uno dei contraenti, secondo uno schema fìsso, che si indica col nome di « condizioni generali di contratto » (ad es., condizioni generali di vendita, praticate da imprese industriali e commerciali) oppure di contratti conclusi mediante moduli o formulari, ossia fogli stampati o dattiloscritti, predisposti anch'essi per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali (contratti di fornitura di gas, di energia elettrica, contratti di assicurazione, contratti di locazione di immobili).
Questi contratti, che rispondono all’esigenza di rendere più sbrigativa la conclusione degli affari, vengono chiamati contratti « per adesione », appunto perchè l’altro contraente non può discuterne le singole clausole: o le respinge, o vi aderisce, accettandole così come sono.
Si comprende come il legislatore si sia preoccupato di tutelare gli interessi di coloro che aderiscono ai contratti predisposti, talvolta senza averne apprezzato sufficientemente le clausole, nelle quali possono essere celate delle insidie.
Pertanto, la legge, da un lato, riconosce efficacia, in linea generale, alle clausole dei contratti predisposti, alla sola condizione che l’altro contraente sia stato posto in grado di conoscerle prima della conclusione del contratto (e, quindi, anche se egli, per negligenza, non le abbia lette); ma, d’altro lato, dispone che certe clausole, tassativamente indicate, che stabiliscono un trattamento di speciale favore a colui che le ha predisposte, a danno dell’altro contraente (limitazioni di responsabilità o facoltà di recesso per il primo, decadenza o restrizioni alle normali facoltà del secondo) o patti di singolare gravità (proroga tacita, clausola compromissoria, deroga alla competenza) non hanno effetto se questi non le ha specificatamente approvate per iscritto (art. 1341 e art. 1342, cpv.).
L’art. 1342 c.c. stabilisce inoltre che, nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario, qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.