Quando è obbligatoria la nomina della commissione di gara negli appalti pèubblici?

RISPOSTA

La nomina della commissione di gara negli appalti pubblici è obbligatoria solo quando la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal senso l’art. 77 del codice dei contratti pubblici al comma 1 così recita:

“1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

È evidente che la commissione non serve se la valutazione delle offerte viene fatta secondo il criterio del prezzo più basso; tuttavia l’ANAC rileva che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa «è declinabile secondo quattro diverse modalità: miglior rapporto qualità/prezzo; sulla base dell’elemento prezzo; sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita; ponendo in gara un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».

Secondo l’ANAC, anche in quest’ultimo caso la stazione appaltante procede a valutazioni di tipo tecnico, per cui propone che si ricorra obbligatoriamente alla commissione giudicatrice «in caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».