Buongiorno nella scuola ho un assistente amministrativo che si trova in graduatoria per la 2 posizione economica in una regione x, per motivi personali si è trasferito in un’altra regione. Secondo l'accordo nazionale del 12/03/2009 che all'art.11 comma 5 recita cosi:" Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all'allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti negli elenchi di cui all'art 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilita siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l'attività di formazione di cui al precedente art 19, mantengono, in prima applicazione, il diritto all'attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria". Premesso che quando si è trasferito aveva già fatto il corso di formazione con esito positivo, come recita l'art mantiene il diritto a percepire il beneficio economico. Il mio quesito è:
ha diritto a percepire il beneficio?
e cosa bisogna fare per avere questo diritto?
La richiesta al MEF la deve fare l'Ufficio scolastico?
cosa bisogna fare come scuola per richiedere questo beneficio ?
P.S. è in graduatoria nella vecchia regione e ha già l'attestato del corso di formazione.
Grazie Mille

Risposta

Si premette che l'art.59 comma 3 del nuovo CCNL 2019/2021 prevede il mantenimento delle posizioni economiche. La disposizione così stabilisce: " Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione economica in godimento". Si premette altresì che l'art.11 comma 5 dell'accordo siglato il 12 marzo 2009 di attuazione della sequenza contrattuale di cui all’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 contempla proprio l'ipotesi del dipendente in godimento della posizione economica che si trasferisce in altra provincia.  Viene infatti stabilito che le posizioni economiche lasciate libere dal personale che si trasferisce non possono essere sostituite nella provincia di provenienza per non alterare il contingente provinciale. A ragione del fatto che nella provincia in cui si è trasferiti si verifica un incremento del contingente che va a compensare la posizione economica lasciata nella provincia di provenienza.

La norma in questione recita" Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presenteAccordo, gli aspiranti utilmente inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria."

Di conseguenza riteniamo che nel caso in questione trattandosi di un diritto acquisito il dipendente mantiene la posizione anche in caso di trasferimento. Rilevando anche che nel caso prospettato non c'è stato alcun passaggio di profilo e appunto avendo completato la formazione.
Pertanto, è necessario dare comunicazione essendo la posizione economica pagata dal MEF, alla Direzione Provinciale del Tesoro. Occorre pertanto comunicare: "Si comunica che il dipendente in oggetto, che si trova in graduatoria per la 2 posizione economica in una regione x, per motivi personali si è trasferito in un’altra regionepreso servizio presso questo Circolo Didattico in data xx/yy/zzzz a seguito di trasferimento.
Si comunica inoltre, per i provvedimenti di propria competenza, che il medesimo era in godimento della 2° posizione economica (ex art.7). La Direzione Provinciale è pregata di variare la sede di servizio del suddetto dipendente."