Nel rispetto dell'art. 7 D.lgs. 2001/165, se all'avviso di selezione per affidamento di incarichi dovessero candidarsi sia personale interno e/o di altre pa sia professionisti esterni, l'amministrazione dovrebbe valutare prioritariamente i requisiti del personale interno e/o di altre pa? o dovrebbe effettuare una valutazione comparativa di tutti i candidati con assegnazione dell'incarico a chi dovesse riportare il punteggio più alto, e solo a parità di punteggio preferire il candidato interno e/o di altre pa?

Risposta

Le istituzioni scolastiche per dare attuazione ai progetti nazionali e comunitari deliberati nel piano dell’offerta formativa possono avvalersi sia della prestazione del personale interno, (docenti e personale ATA), sia del personale dipendente  da altre amministrazione pubbliche, ivi compreso il personale docente  dipendente da altre istituzioni scolastiche, sia infine della collaborazione di “esperti” esterni all’amministrazione facendo ricorso al mercato del lavoro autonomo.

La norma che consente alle istituzioni scolastiche di potersi avvalere di collaboratori sia interni che esterni, mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera, è l’art.43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, anche se limitatamente e per particolari attività e/o insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  L’affidamento all’esterno della prestazione didattica però è condizionata dalla verifica della indisponibilità del personale interno.

Il citato art. 43, in proposito testualmente recita: "È fatto divieto  alle  istituzioni  scolastiche  di  acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio  nella  scuola, fatti salvi i  contratti  di  prestazione  d'opera  con  esperti  per particolari  attività  ed  insegnamenti,  al   fine   di   garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la  realizzazione  di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione". Per il personale docente interno la partecipazione ai progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa deliberati dall’istituzione scolastica non costituisce obbligo di servizio; ai docenti interni è riconosciuto un diritto di prelazione, in ordine allo svolgimento del progetti, vale a dire che il ricorso ad esperti esterni è  consentito solo per  necessità specifiche e contingenti, obiettivamente individuate e non fronteggiabili con il personale in servizio.

Il ricorso ad esperti esterni è quindi consentito ma solo se necessario e motivato dalla indisponibilità del personale in servizio.  Tale indisponibilità costituisce un requisito di legittimità da esplicitare nelle premesse dell’atto di assunzione dell’esperto esterno. L’indisponibilità del personale interno può derivare, sia dalla mancanza delle specifiche competenze professionali, sia dall’impegno dei docenti interni in altre attività e dalla circostanza che il CCNL 2007 all’art.88 il tetto massimo delle attività aggiuntive d’insegnamento, oltre l’orario obbligatorio, in sei ore settimanali. Le norme previste dal richiamato decreto n.129/2018, devono raccordarsi con quanto stabilito dall’art. 7, comma 6, del D.L.vo n.165/2001, in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni, in materia di conferimento degli incarichi extraistituzionali.

Tale disposizione rubricata sotto il titolo “gestione delle risorse umane” si pone come regola di condotta per tutte le pubbliche amministrazioni nella gestione del personale, codificando la possibilità di ricorrere al lavoro autonomo solo in casi di stretta necessità. Da quanto sopra premesso si evince che  non è possibile fa un unica valutazione comparativa mettendo assieme esperti interni ed esperti interni. Di conseguenza bisogna valutare prima i requisiti degli esperti interni  e nel caso nessuno degli esperti interni dovesse  possedere i requisiti  richiesti, si passa alla valutazione e conferimento degli in agli esperti esterni.