La vicenda è stata esaminata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna nella Sentenza n. 112/2025. In essa si accerta che il collaboratore scolastico, dalla firma falsa sul registro presenze, ha attestato un’uscita alle 17:00, mentre di fatto ha lasciato il servizio alle 16:35, anticipando l’orario di lavoro di 25 minuti. La retribuzione corrispondente risultava indebitamente percepita per un importo di 6,98 €. Tuttavia, la Procura aveva contestato un arco di danno all’immagine pari a 1.000 €, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Il collaboratore ha saldato integralmente la somma di 1.000 € direttamente all’Istituto Comprensivo, che secondo la Procura avrebbe compensato completamente il danno all’immagine. Il Collegio ha così riconosciuto che il danno all’immagine è stato risarcito e annullato l’ulteriore richiesta economica
Il caso affrontato riguarda un collaboratore scolastico che si è assentato anticipatamente rispetto al suo orario di servizio regolare. Nonostante avesse lasciato la sede scolastica alle 16:35, aveva falsamente registrato l’uscita alle 17:00 sul registro presenze.
Procedimenti avviati
- Il DSGA, accorgendosi della discrepanza, segnalò il fatto alla Dirigente scolastica, che trasmise una segnalazione alla Procura della Repubblica.
- La Procura regionale contabile contestò il danno erariale non solo per il valore delle minute retribuite (6,98 €), bensì anche un danno all’immagine quantificato in 1.000 €, più rivalutazioni, interessi e spese processuali
Attraverso il giudizio, il convenuto ha provveduto al versamento spontaneo dell’intera somma di 1.000 € all’Istituto Comprensivo. La Corte dei Conti, Sezione Sardegna, ha ritenuto quel pagamento sufficiente per compensare il presunto danno all’immagine, e ha chiuso il procedimento dichiarando che il risarcimento era stato integralmente effettuato, evitando ulteriori richieste pecuniarie
Anche un’assenza ingiustificata di brevi minuti può sfociare in responsabilità contabile se seguita da una falsa attestazione di presenza.
Viene confermata l’importanza del registro presenze, che costituisce documento ufficiale e vincolante.
Il principio è che anche un piccolo danno da retribuzione indebita può tradursi in un danno all’immagine dell’amministrazione, stimabile in misura autonoma rispetto al danno patrimoniale.
Il risarcimento volontario immediato, in alcuni casi, può interrompere il procedimento e chiudere la controversia
Il caso evidenzia come in ambito pubblico non sia tollerata alcuna discrepanza tra le ore effettivamente lavorate e quanto dichiarato ufficialmente, nemmeno in casi apparentemente irrilevanti. Anche pochi minuti di anticipo nell’uscita possono innescare un percorso giudiziario contabile, e il registro delle presenze resta un documento essenziale con efficacia legale. Il caso chiude così: il collaboratore ha saldato la cifra contestata e la sentenza riconosce che il danno aveva trovato compenso, archiviando la vicenda.