Ai sensi dell'art 1, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, il collocamento a riposo a sessantacinque anni non è previsto per i dipendenti non di ruolo della scuola, come si ricava dalla considerazione che la norma si riferisce al collocamento a riposo per limite d'età del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato, mentre la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e precisamente dall'art 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni di età e che non è stato abrogato dall'art 109 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 .

Consiglio di Stato, - Sez. VI — 2 aprile 2012, n.1940