Buongiorno,
qual è la normativa di riferimento che regola i consigli di classe straordinari nella scuola secondaria di 2° grado? In particolare, vorrei sapere se questi consigli devono rientrare nel conteggio della 40 ore lett.b (art.29 CCNL) e, quindi, se un docente che ha raggiunto il monte ore non è tenuto a farli, oppure se può partecipare ed eventualmente togliere un consiglio di classe tra quelli previsti dal piano delle attività approvato in collegio.
Risposta
La norma contrattuale di riferimento è l’art.44, comma 3, del CCNL di comparto Istruzione e Ricerca siglato il 18 gennaio 2024. Al punto a) è previsto che le attività di carattere collegiale dei docenti comprendono: “[la] partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.
Al punto b) si aggiunge: “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.
Va tenuto presente che: “lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono computabili né all’interno della lettera a) né della lettera b). Quindi ogni consiglio di classe, sia ordinario che straordinario, rientra nella lettera b). Nel Piano annuale delle attività del personale docente, che il dirigente scolastico è chiamato a predisporre sulla base di eventuali proposte del collegio docenti , è necessario introdurre la programmazione annuale dei consigli di classe in numero e quantificazione della durata tali da rispettare il tetto delle 40 ore.
Nei casi in cui alcuni docenti, soprattutto quelli che operano su più classi, dovessero sforare il tetto è opportuno che sia inserita nel Piano la possibilità di essere esonerati da uno o più consigli di classe, d’intesa con il dirigente scolastico (escludendo ovviamente i consigli nei quali si debbano adottare decisioni di particolare importanza).
La mancanza di questa clausola potrebbe indurre alcuni docenti, fortunatamente non tutti, a tenere il conteggio di tutte le ore impegnate e di avanzare la richiesta del pagamento della quota oraria che supera il tetto delle 40 ore.
In questo caso il dirigente scolastico potrebbe essere costretto a riconoscere le ore come straordinarie, ovviamente in presenza di una specifica rivendicazione. Considerando la possibilità di consigli straordinari, prevalentemente destinati a valutare situazioni disciplinari, si raccomanda da un lato di contenerne la durata dei consigli al minimo indispensabile e di prevedere nella programmazione dei consigli di classe un margine temporale che consenta di fare fronte a tali situazioni senza eccedere il limite delle 40 ore.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 65 b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
Non riteniamo sia possibile in quanto l'art. 29 CCNL 2006-2009 esprime in maniera circoscritta e limitata le ipotesi di attività funzionali all'insegnamento computabili nell'ambito del 40+40. Ed esse sono:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti possono richiedere/proporre la convocazione del Consiglio.
Per la validità delle sedute di Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non è ammessa l'astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del presidente.
La partecipazione dei docenti alle sedute del Consiglio di classe semplice per i lavori di scrutinio costituisce un obbligo di servizio. Le competenze del Consiglio di classe risultano diverse a seconda della sua articolazione che può essere semplice (quando il Consiglio è formato dalla sola parte docente) o composta (quando il Consiglio è formato dalla parte docente e dai rappresentanti di genitori e alunni).
Al Consiglio di classe semplice, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. Il Consiglio, in questa veste:
definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
controlla in itinere lo sviluppo della programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
formula le valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe;
monitora il comportamento degli studenti nei vari momenti della vita scolastica.