Un nuovo anno scolastico si sta concludendo e si avvicina il tempo per procedere alla valutazione dell’anno di formazione e di prova per i docenti che secondo quanto previsto dal D.M. del 16/08/2022 n. 226 e dal decreto legge 02/03/2024 convertito con modificazioni nella legge29/04/2024 erano tenuti ad effettuare.
Si ricorda che erano tenuti al periodo di formazione e prova:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Non devono, invece, svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Per superare l’anno di formazione e di prova i docenti devono:
- prestare servizio per almeno 180 giorni di cui 120 per le attività didattiche;
- avere un tutor nominato dal Dirigente scolastico-
- aver partecipato alla formazione on line (50 ore)
- aver superato un test finale
Al fine di quantificare lo svolgimento del servizio, ricordiamo che rientrano nel conteggio dei 180 giorni di servizio tutte le attività connesse al ruolo scolastico, comprese:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (es. festività, chiusure programmate);
- gli esami e gli scrutini;
- ogni altro impegno legato al servizio scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.
Non sono inclusii periodi di congedo ordinario o straordinario;
Rientrano nel conteggio dei 120 giorni di attività didattiche: Non rientrano nel computo dei giorni di attività didattiche e di servizio: Per i docenti con incarichi part-time o orari ridotti, i giorni di servizio richiesti (180) e quelli di attività didattica (120) sono proporzionati in base alla loro prestazione lavorativa. Per i docenti vincitori di concorso immessi in ruolo con decorrenza giuridica successiva al 1° settembre 2024 e non oltre il 31 dicembre 2024, in base all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 il calcolo dei requisiti di servizio necessari per il superamento dell’anno di prova, sarà riparametrato proporzionalmente alla durata effettiva del loro contratto a tempo indeterminato. (Nota del Ministero 15 gennaio 2025) Il colloquio con il Comitato di valutazione rappresenta il momento centrale della valutazione. Il docente presenta al Comitato: La documentazione deve essere trasmessa al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio.
Il test finale Il test finale si svolge durante il colloquio ed è finalizzato a: Anche il tutor partecipa alla riunione del Comitato per fornire il suo contributo in questa fase. Il parere del Comitato di valutazione è obbligatorio ma non è vincolate per il Dirigente scolastico che può discostarsi dal predetto parere motivando la sua decisione. L’anno di formazione e di prova può essere prorogato: 1) per mancato raggiungimento dei giorni di servizio previsti per il superamento dell’anno di formazione e di prova (questa tipologia di proroga può essere disposta per più anni e fino a quando c’è una giustificazione delle assenze) 2) per esito negativo (questa tipologia di proroga può essere disposta per un solo anno) In caso di proroga del periodo di prova la docente può aver diritto alla retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo qualora la proroga stessa sia stata determinata da astensione obbligatoria per maternità, ovvero alla sola retrodatazione giuridica qualora la proroga del periodo di prova sia stata determinata da assenza per svolgere la funzione di giudice popolare o testimone nei processi. Per concludere la procedura di conferma in ruolo, presupposto per poter presentare la domanda di ricostruzione della carriera il Dirigente scolastico entro il 31 agosto di ciascun anno deve emettere il decreto di conferma in ruolo o di rinvio dell’anno di formazione e di prova. Si ricorda che i decreti di conferma in ruolo e/o di proroga non sono soggetti al visto della Ragioneria territoriale dello Stato ma devono essere allegati al decreto di ricostruzione della carriera. I dati relativi alla conferma in ruolo e/o ad eventuali proroghe del periodo di prova, dati indispensabili per poter aprire una pratica di ricostruzione della carriera, vanno inserite al SIDI. Nel numero 7 della rivista Dirigere la scuola si riportano dei modelli di decreto di conferma in ruolo, di proroga per mancata prestazione dei giorni previsti e di proroga per esito negativo, disponibile su: https://www.rivisteonline.euroedizioni.it/