Il nuovo CCNL del 18 gennaio 2024, vede concretizzare la sua prima applicazione concernente i permessi retribuiti per il diritto allo studio nella giornata del 15 novembre 2024; questa è generalmente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si possono ottenere 150 ore di permesso individuale, per l’anno solare 2025, da utilizzare per la frequenza di corsi di studio. La storica previsione normativa, contenuta nell’ art. 3 del Dpr 23 agosto 1988, n. 395, viene disapplicata a favore dell’art. 37 del Ccnl 2019-2021. Seppur lievi siano le differenze tra l’una e l’altra disciplina, va comunque sottolineata l’importanza della dignità negoziale acquisita da un istituto fondamentale nell’ambito della formazione. Peraltro, resta confermata la competenza della contrattazione integrativa regionale in merito ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 30, comma 4, lett. b4) del Ccnl). Ai Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR) spetta, infatti, definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza/esami e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì le quote massime assegnabili in relazione alle tipologie stesse per consentire di soddisfare il maggior numero di richieste.

La disciplina contrattuale del Diritto allo studio prevista dall’art 37 del CCNL 18/1/2024

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

3.In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

4.Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5.Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

6.I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).

7.Il presente articolo abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.

 

Continua sulla rivista Amministrare la scuola n. 12