La legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 ha introdotto importanti misure per la scuola che di seguito si riassumono.

L'art.6 della legge sui occupa degli insegnanti specializzati su sostegno. La disposizione stabilisce che al fine di implementare il numero di insegnanti specializzati su sostegno, si istituiscono, in aggiunta ai percorsi di specializzazione gestiti dalle università (TFA, sostegno), corsi da 30 CFU affidati all’INDIRE. L’accesso è riservato ai docenti con tre anni di servizio su sostegno anche non continuativo, nei cinque anni precedenti, prestato nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Anche le università potranno attivare questi corsi abbreviati.

L'art. 7 introduce nuovi percorsi di specializzazione su sostegno, organizzati da INDIRE, per i docenti in possesso di titolo conseguito all’estero, a condizione che contestualmente all’iscrizione rinuncino a qualsiasi istanza di riconoscimento. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, verranno definite le modalità di attivazione. La norma non prevede un numero minimo di crediti formativi da conseguire.

L'art. 8 si occupa della continuità didattica per gli alunni disabili. Al riguardo si stabilisce che i docenti precari di sostegno, su richiesta della famiglia e con il placet del dirigente scolastico, possono essere confermati con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnato nel precedente anno scolastico. In attesa della definizione del nuovo Regolamento delle supplenze, per il 2025/26, la norma verrà applicata secondo quanto stabilito in un apposito decreto ministeriale.

L'art. 8-bis stabilisce che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85 bis), purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

L'art. 10 stabilisce che i docenti di scuola secondaria  che  hanno  superato  il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno  tre  anni presso istituzioni scolastiche statali, immessi in ruolo con riserva, a  seguito  di   un   provvedimento   giurisdizionale cautelare, avendo partecipato al concorso ordinario 2016, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il  termine  del  30  giugno  2025,  30  CFU o CFA del  percorso universitario  e  accademico  di formazione iniziale con oneri a proprio carico.

Coloro che, invece, pur avendo partecipato allo stesso concorso e superato tutte le prove, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, hanno avuto provvedimenti di revoca o risoluzione di contratto, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo del 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili. Durante l’anno scolastico devono acquisire i 30 CFU o CFA e, conseguita l’abilitazione, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione determina la cancellazione definitiva dalla graduatoria di merito. 

I docenti che, iscritti alle procedure concorsuali 2020 (DD.  498/2020 e DD. 510/2020), hanno superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo o nelle pertinenti graduatorie di merito.

L'art. 11 introduce misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Al riguardo si stabilisce che

con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale,

può essere disposta l'assegnazione   di   un   docente   dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al ((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue (QCER))), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della

scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante

dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.