Con la Nota USR Piemonte del 17 settembre 2024 si forniscono opportune indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore. L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Quanto sopra, si ricorda, è ribadito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 40055 del 12/12/2023, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/25”.

 L’insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.