A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, a seguito di un nuovo intervento legislativo, interviene la modifica del modello di valutazione formativa della scuola primaria, attraverso l’introduzione dei giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

Si è concluso giovedì 12 settembre 2024 in VII Commissione della Camera l’iter di approvazione, iniziato il 17 aprile scorso, del disegno di legge AC 1830 di “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati” già approvato in Senato il 17 aprile scorso. Il sì alla legge sul disegno di legge AC 1830, incardinato da ieri in aula alla Camera per il via libero definitivo, è previsto già per la giornata di domani.

Al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 del ddl prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente). Mentre al comma 5, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, a seguito di un nuovo intervento legislativo, si dispone che «La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24».

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Con la modifica al comma 2, lettera d) dell'art.13 del d.L.vo n.62/2019 si è stabilito che «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo». Invece «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi».

Il giudizio deve essere formulato, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti, tenendo conto di quanto previsto “Dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Riguardo l'attribuzione del credito scolastico, con la modifica apportata all'art. 15 del D.L.vo n.62/2017, con l'introduzione di un comma 2 bis, si è stabilito che «Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Si parla di valutazione formativa, allorchè la stessa viene svolta durante l’attuazione di un processo didattico; mentre si parla di valutazione sommativa o complessiva allorchè la stessa è condotta al termine di un processo didattico ed ha come oggetto il risultato dell’attività di formazione e come obiettivo la certificazione del livello e della qualità dell’apprendimento.