Il Consiglio di Stato, Sez. V con ord.za n. 2331 del 9 aprile 2019 ha sottolineato che, in linea di principio, un’impresa che ha partecipato alla gara ha diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all’aggiudicazione ed a maggior ragione qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.
L’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma 6, del D.l.vo n. 50 del 2016.
L’ostensione di documenti relativi ai requisiti di ordine generale, che sono comunque strettamente attinenti alla partecipazione alla gara, è invero doverosa e la consegna di una documentazione oscurata si risolve di fatto in un diniego.
E’ stata allora considerata “fuori luogo” la singolare affermazione della P.A. di dover tutelare una privacy del raggruppamento aggiudicatario per proteggere la posizione dello stesso negli altri lotti, perché non è interesse della centrale di committenza affidare appalti a soggetti privi di requisiti di ordine morale generale.
In tale direzione è apparso del tutto opinabile al giudice del gravame che una stazione appaltante non volesse far accedere ai documenti dell’aggiudicatario di un lotto, con la motivazione che lo stesso soggetto potrebbe (forse) aver interesse a “proteggere” la sua posizione sugli altri lotti.
Nel caso di specie il tentativo dell’Amministrazione di addurre ragioni, del tutto insussistenti, di riservatezza dei dati dell’impresa aggiudicataria in relazione alla sua partecipazione ad altri lotti della medesima gara, se non è indizio di un comportamento poco trasparente ed imparziale, appare comunque alquanto ingiustificato ed incomprensibile, anche in considerazione della non ricorrenza di profili afferenti il “know how” industriale di cui all’art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).










