Nelle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 88 comma 7, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, trova applicazione il principio secondo cui, una volta stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi l’incongruità dell’offerta della prima graduata, procede progressiva­mente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso sia possibile uno scorrimento che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala;pertanto alla identificazione delle « successive migliori offerte » (come recita il cit. comma 7) non può pervenirsi che sulla base dell’unica, originaria graduatoria, formata all’èsito della assegna­zione dei punteggi, e non mediante una riattribuzione degli stessi.

CONSIGLIO DI STATO n. 4209 - Sez. IlI — 8 settembre 2015