L'art. 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito nella legge 169 del 2008, e l'art. 5 del d.P.R. n. 122 del 2009 consentono al consiglio di classe di attribuire il voto in condotta anche sulla base del comportamento degli alunni, anche fuori della sede scolastica. Tuttavia, il riferimento al comportamento di ogni studente (di cui all'art. 2 della legge) e al comporta­mento degli alunni (di cui all'art. 5 del regolamento) va inteso nel senso compatibile con il principio per cui la responsabilità è individuale, non essendo ammissibile che la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito, all'interno o all'esterno della sede scolastica, consenta la punizione — quali coautori del fatto — di tutti coloro che sono risultati presenti.

Consiglio di Stato n.6211 - Sez. VI — 4 dicembre 2012