Un alunno della prima media è stato giudicato non idoneo all’ammissione all’anno successivo da parte di un Istituto scolastico. I genitori hanno proposto ricorso ritenendo che il giudizio di non ammissione alla classe successivo, risultava inficiato da un vizio motivazionale, atteso che il ragazzo era risultato deficitario solo su alcune materie e la valutazione ottenuta non teneva conto del suo più ampio e pregresso percorso scolastico.
Il TAR con propria ordinanza ha respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata dai genitori ritenendola infondata. Avverso tale ordinanza i genitori proponevano appello davanti al consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, VI Sez., con ordinanza n. 5169 del 24 ottobre 2018, ribaltava la pronuncia di prime cure osservando che l’ammissione alla classe successiva nella scuola media in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” .
Non avendo, l’Istituto scolastico, assolto a tale specifico obbligo motivazionale, la conseguenza è stata quella di permettere – seppur per via giurisdizionale – l’iscrizione dell’alunno alla classe successiva, con condanna dell’Istituto scolastico resistente a sostenere le spese processuali della relativa fase cautelare.