La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 16 marzo 2025, n. 6993 in tema di fruizione del congedo parentale, ha affermato che vi è un abuso da parte del lavoratore se sussiste l’intento doloso e se ne usufruisce senza prestare l’assistenza per il quale è richiesto. Nel caso concreto, la Corte di Cassazione non ha rite nuto sussistente l’abuso del congedo parentale usufruito parzialmente dal lavoratore per prestare assistenza, in via eccezionale, ad un altro parente malato. Nel caso di specie il lavoratore ha impugnato il licenzia mento disciplinare intimatogli per aver abusato di una parte del congedo parentale fruito per l’assistenza al figlio malato. Nello specifico, l’abuso consisteva nell’aver utilizzato una parte del congedo per assistere la madre malata in luogo del proprio figlio, anch’egli malato. In sede di appello la Corte ha annullato il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione del dipendente oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’appello ha ritenuto che la condotta contestata non fosse connotata da un intrinseco disvalore sociale, poiché durante il periodo contestato il lavoratore aveva assistito la madre malata per ragioni di urgenza e necessità e non aveva posto in essere alcuna condotta incompatibile con le motivazioni assistenziali del congedo fruito. Secondo i giudici di merito, la condotta contestata non era rilevante sul piano disciplinare e pertanto non era idonea a ledere il rapporto fiduciario tra le parti. Alla luce di quanto sopra, la Corte d’appello aveva ritenuto nullo il licenziamento per insussistenza del fatto con testato.
La società impugnava la sentenza in Cassazione lamentando l’errore della Corte d’appello per aver ritenuto compatibile la condotta del lavoratore con l’istituto del congedo e per non aver ritenuto sussistente la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Ai fini della decisione, la Corte di Cassazione ha ripreso i principi precedentemente enunciati in tema di permessi ex L. 104/1992 e congedi straordinari retribuiti ex art. 42 co.5 del D.Lgs. 151/2001 affermando che la fruizione del permesso deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze della vita del lavoratore mediante un giudizio di adeguatezza e funzionalità della sua condotta. Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che, sul piano soggettivo, vi è abuso del permesso se sussiste l’intento doloso in capo lavoratore. In tal senso, la Corte ha rilevato che, assistendo la madre malata in una situazione del tutto eccezionale, il lavoratore aveva adempiuto al dovere costituzionale di solidarietà familiare e che pertanto non intendeva pregiudicare alcun diritto altrui. Ancora, sul piano oggettivo, la Corte ha ribadito che vi è un abuso del permesso se il lavoratore ne usufruisce senza prestare l’assistenza al familiare per il quale è richiesto. Pertanto, tenendo conto di tutte le circostanze, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il fatto contestato poiché il lavoratore non ha usufruito del congedo per le f inalità vietate dall’ordinamento in quanto aveva prestato assistenza ad un altro familiare in via del tutto eccezionale. Per tutti questi motivi la Corte rigetta il ricorso del datore di lavoro.