Il post del lavoratore consentono al più di individuare quali siano state le tappe della trasferta e di cogliere in uno di essi - se visionato da un osservatore qualificato - il riferimento al logo di un cliente. Si tratta però di contenuti diffusi sul profilo privato del lavoratore, che di per sé non possono dirsi contrari agli obblighi di riservatezza.

Corte d' Appello di Milano, sentenza del 2 marzo 2020, n. 108