I decreti di aggiornamento delle GAE non si rivolgono alla generalità dei consociati, ma hanno portata limitata nei confronti di coloro che sono stati già inseriti nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avendo lo scopo di disciplinare la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione in seguito allo scioglimento della riserva per gli iscritti con riserva nella graduatoria e il relativo aggiornamento, non occupandosi in alcun modo della posizione di coloro che aspirano all'inserimento ex novo, non avendolo ottenuto in precedenza, ossia in data antecedente alla trasformazione delle graduatorie provinciali in GAE. La chiusura di queste ultime ha, quindi, prodotto una differenziazione tra chi era iscritto e chi ha successivamente conseguito un titolo abilitante, con l'effetto che l'affidamento circa l'assunzione attraverso le stesse GAE può essere riferito solo ai primi, ma non ai secondi, alla luce dell'art. 401, d.lgs. n. 297/1994.
T.A.R. Roma, sez. III, 23/01/2023, n.1147