Ogni Commissione d’esame di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato è nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ogni Commissione è composta da un Presidente esterno all’istituto e da non più di 6 componenti, dei quali il 50% interni all’istituto e il restante 50% da esterni. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Pertanto, ogni 2 classi viene nominata una sola Commissione costituita da:

• un Presidente unico;

• al più 3 commissari esterni comuni alle 2 classi cui la Commissione si riferisce; comunque il numero di detti commis sari deve essere pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e non superiore a 3;

• al più 3 commissari interni per ciascuna delle 2 classi assegnate alla Commissione. I commissari e il presidente sono nominati annualmente dall’Ufficio Scolastico Regionale-Direttore Generale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del MIUR. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Sulla base di tale criterio i commissari interni sono designati, dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe collegato alla commissione cui sono assegnati i candidati, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del citato D.M. n. 741/2017, i commissari interni sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. La nomina deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’e same di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tra mite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline; c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato; d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i can didati stessi sono stati assegnati; e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione; f) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incom patibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte rela tiva allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale. Presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è istituito l’elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal MIUR, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell’elenco di cui sopra e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. SONO TENUTI a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. POSSONO presentare istanza di inserimento nell’ elenco regionale: a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione; b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni; d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni; e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni. I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione gene rale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti sono nominati in base all’ordine di preferenza previsto dall’art. 4 del citato D.M. n. 183/2019. È da tener presente che il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 3/10/2017, n. 741 dispone che “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, in dividuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.” Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, com ma 6 del D.L. 5/12/2005, n. 250, convertito in legge con modificazioni nella L. 3/2/2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari. Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al DM. 21/1/2009, n.7, relativo all’individuazione delle ma terie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organiz zazione delle cattedre, la commissione di esame è in numero pari immediatamente inferiore. Ogni classe assegnata ad una Commissione può essere costituita da un massimo di 35 candidati. In ogni caso deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. Con riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comu nicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di “associazione” dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dalle medesime Pro vince Autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel suddetto protocollo di intesa. I compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici (presidenti e commissari interni e esterni) graveranno sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie) e 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito per l’e.f. 2024.