Ai dipendenti che sono stati nominati per svolgere attività ai seggi elettorali si deve applicare una specifica disciplina che prevede alcuni diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.
La questione riguarda le seguenti funzioni ricoperte nel seggio elettorale:
- presidente e vicepresidente di seggio;
- segretario;
- scrutatori;
- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti (o dei comitati promotori in caso di referendum).
Le operazioni per i citati soggetti iniziano alle ore 9 di sabato 8 giugno 2024 con la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) e l’autenticazione delle schede di votazione.
Nella giornata di sabato e domenica si svolgono, come indicato, le operazioni di voto che si concludono domenica alle ore 23.
Secondo l’articolo 1 del decreto-legge n. 7/2024: “Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei membri del Parlamento europeo. Lo scrutinio relativo alle elezioni regionali e amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni regionali.
In base alla disciplina generale le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, ovvero 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, D.P.R. n. 132/1993).
Se le operazioni del seggio vengono sospese dopo la fine dello scrutinio del parlamento Europeo e prima dell’inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative, si applicano le disposizioni dell’articolo 47, c. 10 e segg., e 48 del T.U. n. 570/1960 concernenti la chiusura e custodia della sala, la ricostituzione del seggio all’orario di ripresa delle operazioni e la verifica dell’integrità dei sigilli alla sala e alle urne con le schede votate.
Redazione, Amministrare la scuola n. 5