Alla domanda per il riconoscimento della parità scolastica non si applica la disciplina del silenzio-assenso, se manca la prova del possesso dei requisiti imposti dalla legge, L'istituto del silenzio assenso endoprocedimentale, infatti, non può consentire di saltare quei pareri e quelle valutazioni di carattere tecnico della Pubblica amministrazione, come appunto il riconoscimento o la revoca della parità scolastica. A ribadire tale regola è il Tar della Campania che, rigettando il ricorso della scuola, sottolinea come il procedimento di riconoscimento della parità scolastica sia un procedimento amministrativo in cui "l'attività di carattere valutativo assume rilievo prioritario rispetto alle esigenze di semplificazione e accelerazione che sono alla base dell'istituto del "silenzio significativo".

T.A.R. sez. IV - Napoli, 10/09/2018, n. 5449

Alla domanda per il riconoscimento della parità scolastica non si applica la disciplina del silenzio-assenso, se manca la prova del possesso dei requisiti imposti dalla legge, L'istituto del silenzio assenso endoprocedimentale, infatti, non può consentire di saltare quei pareri e quelle valutazioni di carattere tecnico della Pubblica amministrazione, come appunto il riconoscimento o la revoca della parità scolastica. A ribadire tale regola è il Tar della Campania che, rigettando il ricorso della scuola, sottolinea come il procedimento di riconoscimento della parità scolastica sia un procedimento amministrativo in cui "l'attività di carattere valutativo assume rilievo prioritario rispetto alle esigenze di semplificazione e accelerazione che sono alla base dell'istituto del "silenzio significativo".

T.A.R. sez. IV - Napoli, 10/09/2018, n. 5449