Le prove suppletive si svolgeranno secondo il calendario che segue:
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la prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30;
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la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, dalle ore 8:30, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;
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la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
Se le commissioni che sono impegnate nelle prove suppletive negli stessi giorni sono impegnate anche nei colloqui, interrompono i colloqui per i giorni di impegno nelle prove suppletive e li riprendono il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, solo se non vi siano motivi ostativi, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
Il presidente della commissione adotta le necessarie misure organizzative per quanto non previsto.
Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il calendario di cui al paragrafo 4.2. precedente.
Per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta suppletive il Direttore Generale Regionale, almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse, sulla base delle richieste formulate e trasmesse dai Presidenti di Commissione entro la mattinata successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, richiederanno al MIUR i relativi plichi. Naturalmente le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi di esame, sulle Commissioni e sul numero dei Candidati interessati.
Ai fini di cui sopra i Candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i Licei artistici e gli Istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l’effettuazione del relativo colloquio.
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il calendario, i Candidati assenti possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza. In tal caso, la Commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore Generale Regionale competente. Quest’ultimo ne informa il MIUR, il quale, sulla base dei dati forniti dal competente Direttore Generali Regionale fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
Qualora nello stesso istituto operino più Commissioni, i Candidati alle prove scritte suppletive, compresa la terza prova, appartenenti a dette Commissioni possono essere assegnati dal Direttore Generale Regionale ad un’unica Commissione. In tal caso la Commissione interessata provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle Commissioni di provenienza dei Candidati, sole competenti a correggere e valutare gli elaborati stessi.
In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.
Nel caso di assenza dei Candidati al colloquio, giustificata nei modi già detti, la Commissione può disporre che il colloquio stesso si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i Candidati assenti sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario. Solo in casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove secondo il calendario prestabilito, il Presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.