Per i candidati interni le sedi di esame sono così determinate:
A) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono sedi dell’esame per i candidati interni leistituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate;
B) nelle Province autonomedi Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20, comma 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale, sono sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
Per tutti gli Istituti secondari superiori
Ai sensi della più volte citata O.M.n. 45 del 9 marzo 2023, art. 6.
A) le sedi di esame dei candidati esterni sono soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Fanno eccezione i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa; per essi l’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.gs 16-4-1994, n.297 prevede che possano “sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d’idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall’anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato”.
B) I candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.
C) I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
D) I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota del Direttore della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 23 settembre 2022, n. 24344.
Per i candidati in ospedali o luoghi di cura
Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, tenendo conto delle singole richieste di effettuazione delle prove fuori dalla sede scolastica, saranno costituite commissioni formate:
- per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni;
- per la componente esterna dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dell’alunno, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.