Nessuna modifica da parte del nuovo CCNL 2019/2021 per quanto concer ne la possibilità di nominare e retribuire i docenti che coadiuvino il dirigente nelle attività di supporto organizzativo e didattico.

Il quadro normativo di riferimento per stabi lire quanti collaboratori si possono nominare e quanti se ne possono retribuire è rimasto inva riato anche dopo il nuovo CCNL 2019/2021 Risultano, infatti confermati, sia l’art.34 del CCNL scuola 2006/2009, per effetto dell’art.1, comma 16, del CCNL scuola 2019-2021, sia l'art.40 del CCNL 19/4/2018, per effetto dell'art.78 del nuovo CCNL 2019/2021 Come è noto, l'art. 1, comma 83 della legge n.107/2015 prevede che il dirigente possa indi viduare nell’ambito dell’organico dell’autono mia sino al 10% di docenti che lo “coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico”. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” Il comma 5 dell’art. 25 D.Lgs. 165/2001, pre cisa che il dirigente “nello svolgimento delle pro prie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Con la legge 107/2015 sono quindi defini tivamente scomparse le figure del vicario e del collaboratore del dirigente scolastico, preveden do la possibilità di nomina di generiche figure di collaboratori. Alle luce di dette disposizioni sembrano dun que profilarsi due distinte figure di collaborato ri: quella, classica, dei collaboratori del dirigen te, destinatari di deleghe per specifici compiti, e quella dei coadiutori a supporto di attività or ganizzative e didattiche, cioè i componenti dello staff.La legge non parla di esoneri o semi esone ri, rimanendo quindi confermate le pregresse disposizioni contenute nella legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) che a far data dal 1° settembre 2015 ha abolito gli esone ri e i semi esoneri per i docenti con funzioni di vicario e/o collaboratore del dirigente scolastico, come previsto dal decreto legislativo n. 297/94. In proposito, nel comma 329 di detta legge veniva disposto: “A decorrere dal 1º settembre 2015 e in con siderazione dell’attuazione dell’organico dell’au tonomia, funzionale all’attività didattica ed edu cativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legi slativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.” La legge di stabilità del 2015, dunque, ha abolito gli esoneri, previsti dall’articolo 456 del D.lgs. n. 297/94, e allo stesso tempo ha riman dato all’attuazione dell’organico dell’autono mia, introdotto successivamente dalla legge n. 107/2015. Riguardo le attività dei docenti tra cui quelli organizzative un utile riferimento è ora contenu to nell'art.43, comma 13 del CCNL 2019/2021 (che ha abrogato sia l'art.28 del CCNL 19/4/20018 sia l’art. 28 del CCNL 29/11/2007).

Le attività organizzative sono svolte dai do centi, si legge nel 13° comma del citato art.43, al f ine di supportare il dirigente scolastico, sono quelle indicate nell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015. Alle attività organizzative, stabilisce il nuovo comma 11 dell’articolo 43, del CCNL 2019/2021 (da cui si evince l'abrogazione del vecchio arti colo 28 del CCNL 19/04/2018 e dell’art. 28 del CCNL 29/11/2007) può essere destinato parzial mente o integralmente l’orario di servizio, fermo restando che prima bisogna coprire le ore di in segnamento. Considerato che si parla soltanto di coprire l’orario di insegnamento (“ferma restando la pri oritaria copertura dell’orario di insegnamento pre visto dagli ordinamenti scolastici”), sembrerebbe possibile utilizzare anche le ore di potenziamen to, attribuite alla scuola, per le suddette attività organizzative. Così, ad esempio, se la scuola ha ottenuto il potenziamento di lingue, un docen te di tale classe di concorso potrebbe dedicare parzialmente o integralmente il proprio orario di servizio per coadiuvare il dirigente scolastico: le ore di potenziamento, in tal caso, verrebbero utilizzate per coprire quelle di insegnamento. Pertanto sembrerebbe possibile utilizzare le ore di potenziamento, attribuite alla scuola, per le attività organizzative. In tal caso ai docenti esonerati totalmente o parzialmente dall'inse gnamento, non compete alcuna retribuzione aggiuntava, poichè le ore svolte rientrano nell'o rario di servizio. Per quanto concerne la possibilità di retri buire i collaboratori va chiarito che l’articolo 1, comma 83, della legge 107 stabilisce in modo espresso che l’individuazione sino al 10 per cen to di docenti, che collaborano con il dirigente scolastico, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, l'unica fonte che sopravvive, per la retribuzione dei collaboratori è l’articolo 88 del CCNL del 2007, rimasto in vigore anche dopo il nuovo CCNL 2019/2021. Difatti, l’art.34 del CCNL scuola 2006/2009, ancora vigente per effetto dell’art.1, comma 16, del CCNL scuola 2019-2021, dispone, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svol gimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di con trattazione d’istituto, con i finanziamenti a ca rico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f). Nell' art. 88 del CCNL 2007 dedicato alle in dennità e ai compensi a carico del fondo d’Istitu to, viene stabilito che: Con il fondo sono, altresì, retribuite: f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali… Pertanto i collaboratori, che possono essere retribuiti, con il Fondo d'istituto sono al mas simo due. Il Fondo d'istituto sopravvive per effetto dell'art.40 del CCNL 19/4/2018 in cui è previ sta l’istituzione di un unico fondo denominato, “Fondo per il miglioramento dell’offerta forma tiva“, in cui confluiscono tutte le risorse destina te alla retribuzione accessoria del personale. Tale disposizione è stata confermate nell'art.78 del nuovo CCNL 2019/2021. In particolare, nel comma 7 del succitato ar ticolo 78 si stabilisce che il fondo per il miglio ramento dell’offerta formativa è finalizzato, tra le altre cose, a retribuire il personale, per le finalità previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 88 del CCNL del 2007, tra cui si annoverano i compensi per i collaboratori del dirigente scolastico, al massimo due.