Il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche (nella fattispecie, menù a dieta vegana) all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione. In un contesto quale quello dei servizi scolastici per l'infanzia, organizzato secondo principi di universalità e appropriatezza, il diritto del singolo assistito va raccordato all'eguale riconoscimento delle medesime prestazioni, a parità di sostanziali condizioni, a favore degli altri aventi diritto, in una situazione in cui alla configurazione varabile, per quantità e per qualità, della domanda corrisponde la limitatezza delle strutture pubbliche e il sempre più rigoroso contenimento delle risorse finanziarie, sottoposte a vincoli di bilancio assai stringenti. Nell'accennata prospettiva sono proprio i principi costituzionali su cui poggiano le richieste dell'interessato, e segnatamente i principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità, a frapporsi alla possibilità di assecondare ciascuna, singola richiesta di dieta personalizzata, quando la stessa non sia motivata da ragioni di salute ovvero non si iscriva nel novero delle tipologie di menù alternativi maggiormente richiesti previsti dal regolamento comunale.
T.A.R. sez. I - Bolzano, 31/01/2018, n. 35