Il possesso di una certificazione non può essere posto quale requisito di ammissione alla selezione indetta da una pubblica amministrazione per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati previsto dall’art. 37 Regolamento europeo n.679 del 2016.
Punti salienti della decisione
La norma ISO 27001 trova prevalente applicazione nell'ambito dell'attività di impresa (come ad esempio avviene nel caso dell'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016, in tema di garanzie per la partecipazione alle procedure di affidamento nei settori ordinari); dall'altro lato, la medesima norma, per quanto potenzialmente estensibile all'attività delle pubbliche amministrazioni, fa pur sempre salva l'applicazione delle disposizioni speciali (euro-unitarie e nazionali) in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza (punto 18 "conformità" della citata norma ISO; cfr. in particolare: 18.1.1 e 18.1.4).
La minuziosa conoscenza e l'applicazione della disciplina di settore restano, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione in parola, il nucleo essenziale ed irriducibile della figura professionale ricercata mediante la procedura selettiva intrapresa dall'Azienda, il cui profilo, per le considerazioni anzidette, non può che qualificarsi come eminentemente giuridico.
Tale certificazione non può costituire requisito di ammissione alla selezione in esame perché essa non coglie appieno la specifica funzione di garanzia insita nell'incarico conferito, il cui precipuo oggetto non è costituito dalla predisposizione dei meccanismi volti ad incrementare i livelli di efficienza e di sicurezza nella gestione delle informazioni ma attiene semmai, come rilevato nel ricorso, alla tutela del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali indipendentemente dalle modalità della loro propagazione e dalle forme, ancorché lecite, di utilizzo.
Siffatti rilievi consentono di escludere, una volta di più, che dal possesso della certificazione, conseguita nel contesto di tali corsi, possa essere fatta dipendere l'ammissione alla procedura selettiva, trattandosi, a ben vedere, di un mero titolo curriculare (certamente valutabile in sede di giudizio sulle posizioni dei singoli candidati) ma non anche di un titolo formativo o abilitante, come tale idoneo ad assurgere a requisito di accesso.
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, Trieste, sent. 13 settembre 2018, n. 287