L'Amministrazione, nell'esercizio del potere di organizzazione dei propri uffici e servizi può utilizzare le risorse umane secondo le modalità ritenute più idonee a soddisfare le proprie esigenze, assegnandole (con provvedimenti che, per loro natura, non abbisognano di particolare motivazione, se non quella ricavabile dalle linee generali di organizzazione), all'uno piuttosto che all'altro servizio.

CONSIGLIO DI STATO n.3760 - Sez. VI — 22 giugno 2011